Le attività che i notai dell’UNA possono espletare all'interno delle procedure fallimentari sono riconducibili a tre macrosettori. A) Certificazioni ipo-catastali (art. 567 c.p.c.) Come già previsto per le esecuzioni immobiliari, anche per le procedure fallimentari, i notai possono essere incaricati dai curatori, nella veste di consulenti di parte, previa autorizzazione del giudice delegato -contestualmente alla nomina del perito- di redigere una relazione ipocatastale, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., volta a fornire alla procedura tutte quelle informazioni che consentano una regolare vendita del bene oggetto del fallimento stesso. In particolare, le nostre certificazioni notarili riportano esatta indicazione degli aventi titolo sui beni, del tipo di diritto vantato, del relativo regime patrimoniale, descrizione esatta dei beni, anche per confini e dati catastali, la provenienza ventennale dei beni stessi e le formalità pregiudizievoli gravanti sugli stessi con indicazione espressa degli importi e dei soggetti “contro ed a favore” risultanti dai Registri Immobiliari. Il notaio può essere nominato dal curatore, previa approvazione del giudice delegato.
Nel caso in cui invece si ritenga preferibile che la fase di trasferimento dei beni oggetto delle vendite venga conclusa con il decreto di trasferimento (con il vantaggio del contestuale ordine di cancellazione delle pregiudizievoli), il giudice delegato può, ai sensi dell’art. 104-ter III comma, qualificandolo come proprio ausiliario, ovvero ai sensi dell’art. 107 II comma in combinato disposto con l’art. 591-bis, qualificandolo come vero e proprio sostituto del giudice, delegare uno dei notai dell’Ufficio Notarile Associato: - alla redazione del decreto di trasferimento; - alla liquidazione delle imposte indirette; - alla registrazione ed alla trascrizione del provvedimento giudiziario di trasferimento firmato dal giudice delegato stesso; - agli annotamenti di cancellazione dei gravami insistenti sui beni venduti. . L’affidamento all’UNA dell’attività di redazione del decreto di trasferimento e successivi adempimenti, ha un duplice vantaggio: - è uno strumento di particolare efficienza procedimentale, perché delega al professionista più specializzato in materia di trasferimenti immobiliari, il compito di redigere il documento di materiale alienazione dei beni del fallimento e di purgazione delle pregiudizievoli; - permette di avere un ufficio unico, deputato a tali attività, con procedure operative uniformi e controllate sistematicamente, nonché dotato di reperibilità in qualunque momento per chiarimenti e acquisizione documentale da parte del curatore, degli aggiudicatari e degli altri soggetti coinvolti nella procedura.
Materialmente il coinvolgimento dell’UNA in questa veste potrà avvenire in due modi:
1) Se l’intervento del notaio UNA, quale ausiliario, è espressamente richiesto dal curatore, questi nello stesso programma di liquidazione potrà prevedere che la liquidazione dei beni del fallito si concluda con l’emissione di un decreto di trasferimento a firma del giudice delegato ma redatto dal notaio nominato ai sensi dell’art. 104-ter III comma; ovviamente una simile opzione sarà sottoposta al vaglio del comitato dei creditori e all’approvazione del giudice delegato stesso; 2) Se il curatore nulla ha previsto nel suo programma di liquidazione riguardo alle modalità materiali di trasferimento del bene aggiudicato o se addirittura ha previsto che, ai sensi dell’art. 107 II comma, la vendita sia disposta dal giudice delegato, il giudice in fase di approvazione del programma di liquidazione o dei singoli atti della fase di liquidazione può stabilire (ai sensi dell’art. 107 II comma L.fall. in combinato disposto con l’art. 591 bis c.p.c.), su richiesta del curatore, che il decreto di trasferimento venga delegato ad un notaio dell’UNA che provvederà attraverso la struttura ad espletare le attività sopra indicate. Infine, ove si ritenesse opportuno (con le stesse modalità sopra esposte in questo punto) si può delegare ai notai anche l’espletamento delle aste di vendita con le modalità previste dalla legge, così come già avviene nelle esecuzioni immobiliari. |